Tortura
A Buon Diritto, nel corso degli anni, oltre ad aver seguito diverse vicende di privazione della libertà, in alcune delle quali si sono verificati episodi classificabili come tortura - secondo la definizione della Convenzione Onu- , si è battuta per l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano. Nel 1988 infatti l’Italia aveva ratificato la Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ma malgrado diversi tentativi nessuna proposta era mai stata discussa seriamente in Parlamento, fino a tempi recentissimi.
Nel marzo 2013 Luigi Manconi, Presidente di A Buon Diritto e di lì a breve Presidente della Commissione Diritti Umani al Senato, ha presentato un disegno di legge che andava in questo senso. Nelle intenzioni originarie la legge avrebbe dovuto ricalcare fedelmente il testo della Convenzione, dove la tortura si configura come un reato proprio, ascrivibile cioè esclusivamente a un ufficiale o a chi eserciti pubbliche funzioni, come abuso di potere nei confronti di chi si trovi in stato di privazione della libertà o di minorata difesa.
Dopo un tortuoso iter – due letture alla Camera e due al Senato- la legge è stata approvata nel luglio 2017. Tuttavia, tra le varie modifiche il testo licenziato dalle Camere appare fortemente snaturato rispetto a quello presentato da Manconi e sostenuto da A Buon Diritto e dalle altre associazioni che si occupano di diritti umani. Per cominciare, la tortura non è un reato proprio, bensì comune, e dunque possibilmente messo in atto a chiunque si ritrovi a esercitare una forma di “vigilanza, controllo, cura o assistenza”. Viene così a cadere il nodo dell’abuso di potere, che è centrale a nostro parere. Inoltre, la tortura per essere tale deve aver causato un “verificabile trauma psichico” – dubbiamente verificabile, soprattutto in caso di un processo celebrato dopo molti anni dai fatti- e deve stata inflitta “con crudeltà” e soprattutto “mediante più condotte”. Una formulazione, quest’ultima, che sottintende che trattamenti inumani e degradanti compiuti nell’arco della stessa giornata, ad esempio, non siano punibili con questa legge. Due invece i punti positivi: la non ammissibilità dell’estradizione o del respingimento della persona che rischi di essere sottoposta a tortura nel proprio paese di origine e il divieto di concedere l’immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura da tribunali di altri Stati o da tribunali internazionali.
Qui l'iter parlamentare della legge e il testo approvato definitivamente.