Pubblicato in 2019, Le notizie del portale a buon diritto il 24 ott, 2019

Ergastolo ostativo, un atto di fiducia nei giudici

Ergastolo ostativo, un atto di fiducia nei giudici | A Buon Diritto Onlus

Un articolo di Luigi Manconi su La Repubblica del 23 ottobre 2019


Niente panico. Manteniamo i nervi saldi e tranquillizziamoci: nessun boss della grande criminalità organizzata, nessun capo della mafia, della camorra, della ’ndrangheta, della Sacra corona unita e nessun canuto terrorista sta per tornare in libertà. Dunque gli autori dei delitti più efferati non “torneranno a scorrazzare per le strade”. E non è vero che — sul piano simbolico, emotivo o della memoria storica — qualcuno ha riammazzato Falcone e Borsellino (come strillava un titolo non saprei dire se più imbecille o più farabutto). Tanto più che, a “riammazzarli”, quei due grandi magistrati, sarebbero stati prima i giudici della Corte europea dei diritti umani e, ieri, quelli della nostra Corte Costituzionale. Certo, è profondamente triste che, a pronunciare parole tanto irresponsabili, siano, oltre che politici grevi e giornalisti consunti, anche membri della magistratura, in genere pubblici ministeri, spesso responsabili di meritorie inchieste contro la criminalità organizzata. 

Eppure, la sentenza della Consulta risulta nitidissima sin dalla sintesi offerta all’opinione pubblica. «La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata». Sempre che, ovviamente, «il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo». 

Più chiaro di così. La sentenza mette in discussione radicalmente il cosiddetto ergastolo ostativo, ovvero la pena perenne inflitta a chi, condannato per gravi reati di mafia o terrorismo, e che non ha collaborato con la magistratura, non può essere ammesso ai cosiddetti benefici penitenziari: dai permessi premio, al lavoro esterno, alla semilibertà, alla liberazione condizionale.

Rispetto a questo, la Consulta sostiene che «la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità». (A partire da quelli della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo). Quindi, in attesa delle motivazioni della sentenza, sappiamo innanzitutto quanto la Consulta, con prosa limpidissima, afferma: ovvero che tocca ai giudici giudicare. E che, dunque, su una questione tanto delicata, che incide sul bene prezioso della libertà personale, non può valere l’automatismo di una disposizione generale; e che deve essere il magistrato di sorveglianza (quello che ha maggiore conoscenza della realtà carceraria) a valutare i due fattori essenziali per l’accoglimento o il rifiuto della richiesta di permessi premio (o altri benefici). Il primo: il collegamento attuale o potenziale con la criminalità organizzata; il secondo l’adesione a un percorso di riabilitazione.

Come si vede viene riconosciuta al giudice l’importanza e l’autonomia del ruolo (del quale, la discrezionalità è componente irrinunciabile). E gli vengono restituite la responsabilità di valutare in concreto la maturazione del detenuto, di formulare e argomentare una prognosi, di analizzare un insieme di comportamenti, di assumere una decisione. La Consulta, la più alta corte del nostro ordinamento giuridico, compie un atto di fiducia nei confronti dei giudici. E potrebbe essere proprio questo — il peso di una responsabilità indubbiamente gravosa — la ragione delle resistenze opposte da una parte della Magistratura: quasi una dichiarazione di debolezza.

Ma la sentenza della Corte Costituzionale dovrebbe rappresentare un elemento di rassicurazione ben più solido di quello offerto dalle previsioni astratte e dagli automatismi rigidi. Sono essi che finiscono col negare il dettato costituzionale in quell’articolo 27 comma 3, che afferma: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Due settimane fa la Corte Europea dei Diritti Umani aveva chiesto all’Italia di modificare la norma sull’ergastolo ostativo proprio perché ritenuto “inumano”. Oggi la Consulta ne dichiara l’incostituzionalità. C’è da augurarsi che, contro queste sentenze, si ricorra, da parte di chi non le condivida, ad argomenti di merito. E che non si utilizzino ancora oscenamente i nomi di Falcone e Borsellino: nulla è più indecente del ricorrere all’autorevolezza altrui, resa sacra dalla morte, per supplire alla propria piccineria.