Pubblicato in 2016, Le notizie del portale a buon diritto il 17 apr, 2016
Caso Uva, la giurisprudenza che inventa il sequestro di persona lecito
il manifesto del 17 aprile 2016
Di Luigi Manconi e Valentina Calderone
La sentenza della Corte d’Assise di Varese a proposito della morte di Giuseppe Uva lascia interdetti.
In qualche misura, già tutto era scritto, considerato che l’intera indagine della Procura, a partire da quel 14 giugno 2008, è stata condizionata in profondità dal comportamento di un pubblico ministero, Agostino Abate, responsabile di una serie inaudita di abusi e illegalità, di omissioni e di vere e proprie manipolazioni. Resta il fatto che la morte del gruista Giuseppe Uva, 43 anni, non ha trovato in Tribunale uno straccio di ricostruzione minimamente plausibile.
Ma questo già si sa e già è stato detto. Qui vale la pena soffermarsi su un dettaglio – vi si trovi in esso la mano di Dio o del diavolo – che può aiutarci a comprendere quale iniquità sia stata consumata. La sentenza del 15 aprile scorso ha avuto questo esito: per i capi di imputazione di omicidio preterintenzionale, abbandono di incapace e abuso di autorità, tutti gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Mentre l’ultimo capo di imputazione, che in origine era l’arresto illegale, è stato riqualificato in «sequestro di persona». E qui le strade degli imputati si dividono. I poliziotti sono stati assolti, come sopra, perché il fatto non sussiste. Per i due militari, invece, c’è stata sì l’assoluzione ma – ecco il dettaglio terribilmente significativo – con una motivazione differente, che assume una fondamentale importanza: l’assoluzione è avvenuta perché il fatto non costituisce reato.
La sentenza, utilizzando quella formula, ammette l’avvenuto sequestro di Uva a opera dei due carabinieri, dichiarando però allo stesso tempo che quel sequestro di persona non può essere considerato un reato. Un sequestro lecito, insomma. Non potendosi immaginare che la Corte abbia assolto i carabinieri perché mentre sequestravano Uva non sapevano di sequestrarlo – questo rappresenterebbe l’assenza dell’elemento soggettivo del reato -, dobbiamo immaginare che sia stata individuata una causa di giustificazione per quel sequestro illegale. Al punto da renderlo legale.
Per il codice, a giustificare quel comportamento dei militari potrebbe essere stato o lo stato di necessità o l’adempimento di un dovere. La prima pare improbabile, in quanto è pacifico che Giuseppe Uva non stesse attentando alla vita di alcuno. Rimane solo l’adempimento di un dovere.
Un carabiniere certamente compie il proprio dovere anche quando limita qualcuno nei movimenti, ma la privazione della libertà deve discendere da una previsione di legge e, nel nostro ordinamento, gli unici casi in cui ciò può accadere (senza il provvedimento di un giudice) sono l’arresto in flagranza di reato, il fermo di indiziato di delitto e il fermo per identificazione. Visto che nella vicenda di cui parliamo Uva non è stato arrestato, né sottoposto a fermo (infatti non è mai stato stilato un verbale), ci chiediamo se la Corte di Varese non abbia appena individuato una lecita ipotesi di limitazione della libertà personale non prevista dalla legge. Perché se così fosse, la Corte d’Appello avrebbe violato l’articolo 13 della Costituzione, il quale prevede che le ipotesi di privazione della libertà personale siano «tassativamente» previste.
Siamo davvero curiosi, insieme ai familiari di Giuseppe Uva e ai loro avvocati Fabio Ambrosetti e Alberto Zanzi, di capire se questa sentenza è la spia di una situazione di fatto per la quale in Italia viene costantemente violato l’articolo 13 della Costituzione. Tanto più che il pm Daniela Borgonovo ha giustificato nella sua requisitoria la privazione della libertà di Uva richiamando la prassi e i principi generali. Con prassi intendeva che solitamente i cittadini vengono accompagnati in caserma in assenza dei presupposti di legge? Il pubblico ministero intendeva dire che quanto accaduto a Uva accade tutti i giorni in tutte le caserme d’Italia? Ma i principi generali allora quali sono, se non quelli della Costituzione?
Il corto circuito ci sembra evidente, siamo davvero impazienti di scoprire come la sentenza di Varese riuscirà a motivarlo.